Uso del termine “Artigianale”

29 Giugno 2026
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Gentile Associato/a,

Desideriamo informarti su un’importante novità normativa che cambia radicalmente le regole della comunicazione e del marketing per le imprese.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, l’uso della parola “artigianale”, “artigiano” o simili su etichette, insegne, menu, siti web e pubblicità non è più libero: da oggi è un termine che può essere utilizzato esclusivamente dalle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane (AIA).

Il provvedimento non riguarda solo il settore alimentare (panifici, gelaterie, pizzerie, ristoranti) , ma si applica trasversalmente a tutti i comparti produttivi, inclusi manifatturiero, moda, pelletteria, arredamento e oreficeria

Cosa resta consentito alle aziende non iscritte all’Albo?

La normativa non limita la libertà d’impresa, pertanto le FAQ ministeriali hanno confermato che le aziende non iscritte all’Albo possono continuare a valorizzare la qualità del proprio lavoro utilizzando locuzioni alternative descrittive (purché reali e non ingannevoli):

  • Produzione propria o Prodotto nel laboratorio interno
  • Fatto a mano o Lavorato a mano (se la manualità è dimostrabile)
  • Secondo tradizione, Lavorato secondo tradizione o Ricetta tipica
  • Di qualità, Sartoriale, Su misura

 

Rivendita, Ingredienti e Mercati Esteri: i casi particolari

Le linee guida del Ministero specificano inoltre che:

  • Vendita di prodotti terzi: Un negozio, un bar o un ristorante non iscritto all’Albo può promuovere come “artigianali” i prodotti che acquista da fornitori artigiani, a patto di poter ed essere pronto a documentarne la provenienza.
  • Singoli ingredienti: Se un’azienda non artigiana usa un componente fornito da un artigiano iscritto, può specificare l’artigianalità del singolo ingrediente, ma non può estendere la qualifica al prodotto finito.
  • Eccezioni: Restano esclusi dai nuovi divieti i prodotti regolati da leggi speciali (come la birra artigianale, normata dalla L. 154/2016) e le IGP “non agri” (es. vetro di Murano).
  • Export: Per i prodotti destinati ai mercati extra-italiani, i termini legati all’artigianalità (es. craftsmanship o artisanal process) restano utilizzabili nei limiti delle norme UE e della non decettività.

 

Sanzioni e periodo transitorio

La legge introduce un sistema sanzionatorio particolarmente significativo, prevedendo una sanzione amministrativa pari all’1% del fatturato annuo dell’impresa, con un minimo di 25.000 euro per ciascuna violazione.

Occorre tuttavia ricordare che:

  • è previsto un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte e dei materiali già immessi sul mercato;
  • l’effettiva applicazione delle sanzioni è collegata anche all’adeguamento della normativa regionale

Tuttavia, è fondamentale muoversi d’anticipo per non farsi trovare impreparati ed evitare pesanti sanzioni

Di seguito riportiamo la Normativa e la Check List