Contratti “pirata”: FNAARC difende il ruolo dell’agente di commercio sancito dagli Accordi Economici Collettivi
“I contratti pirata, tema di estrema attualità sollevato da Confcommercio con il suo presidente nazionale Carlo Sangalli sia dal presidente degli agenti di commercio Alberto Petranzan, presidente di AGENTI FNAARC, (la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio) – spiega Massimo Biolcatti, presidente provinciale della stessa Federazione – hanno una loro analogia anche nel mondo della rappresentanza commerciale dove trovano applicazione gli Accordi Economici Collettivi, sottoscritti da Agenti FNAARC con le principali organizzazioni delle imprese del commercio e dell’industria, che disciplinano il rapporto tra agente e mandante. .
Purtroppo notiamo – prosegue Biolcatti- sempre più spesso aziende che usano impropriamente le figure del procacciatore d’affari o del consulente al posto dell’agente di commercio, anche se non ne hanno i requisiti. Una scorciatoia che crea, di fatto, una confusione nel rapporto di lavoro tra mandatario ed agente vanificando le intese sindacali raggiunte tramite gli Accordi Economici Collettivi per entrambi i soggetti”.
Alcuni numeri: in Italia operano 210mila agenti di commercio a fronte di circa 40mila procacciatori d’affari attivi.
Secondo Agenti FNAARC la distinzione tra le due figure, ribadita di recente anche dalla Cassazione (ordinanza n. 27571/2025), non è certo una sfumatura: l’agente di commercio svolge un’attività stabile e continuativa di promozione, nell’ambito di un rapporto professionale autonomo e non occasionale. L’agente è tenuto all’iscrizione Enasarco, che assicura una copertura previdenziale integrativa e forme di assistenza sanitaria durante l’attività lavorativa e oltre. Il procacciatore, invece, è una figura che si caratterizza per la mancanza di stabilità e di specifica professionalità, senza nessuna garanzia di tipo civilistico. Si limita a segnalare affari o raccogliere proposte per conto della mandante, senza poteri di rappresentanza né obblighi di promozione continuativa, operando perciò in modo episodico e non coordinato con l’azienda.
“Occorre fare chiarezza e ed inquadrare correttamente ciascuna figura – concludono dalla FNAARC Confcommercio – se c’è stabilità e continuità nel rapporto con il preponente, allora si tratta di agente di commercio. Diversamente, si creano figure che operano al di là delle proprie prerogative. Gli Accordi Economici Collettivi sono e restano la garanzia di equità, trasparenza e sostenibilità nei contratti di agenzia”.

